Il diritto di chiamata consiste nel corrispettivo che si deve pagare ad un tecnico per il semplice fatto che si sia recato presso il domicilio del cliente, in caso di guasti e malfunzionamenti del prodotto, a prescindere dal fatto che abbia eseguito o meno operazioni di riparazione sul bene oggetto della chiamata.
Nel diritto di chiamata viene ricompreso, ad esempio, il tempo perso per strada per raggiungere il luogo dell’intervento (spesso dall’altra parte della città nell’orario più critico), la benzina, l’usura del mezzo in generale e tante altre spese vive della giornata.
Per quanto riguarda, invece, l’intervento del tecnico per la riparazione di beni non in garanzia e cioè beni che si rivelano difettosi dopo che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è previsto che si debba pagare un corrispettivo per la prestazione di mano d’opera e anche la semplice chiamata del tecnico, a prescindere dal fatto che abbia o meno eseguito operazioni sul bene.
In questo caso il diritto di chiamata non è regolato da una normativa nazionale, ma è disciplinato dagli usi e dai regolamenti locali degli artigiani. Le tariffe professionali e i costi medi degli interventi degli artigiani sono consultabili presso la Camera di Commercio di ogni Provincia.
Verona e provincia e Vicenza e provincia
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